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In sintesi, la norma stabilisce che anche per l’anno fiscale 2026 i limiti stabiliti per i soggetti forfetari saranno i seguenti:
- Incasso dei ricavi o compensi non superiore ad 85.000 euro;
- Possesso di redditi di lavoro dipendente e a questo assimilati per un ammontare non superiore a 35.000 euro.
Per il calcolo del limite di 35.000 euro il periodo da considerare è l’anno precedente a quello in cui si intende accedere o permanere nel regime, per cui per applicarlo nel 2026 occorre considerare i redditi percepiti nel 2025.
In caso di cessazione del rapporto di lavoro, intervenuto nell’anno precedente a quello di applicazione del regime forfetario, la causa ostativa sopra descritta viene disattivata, dunque, la verifica della soglia di 35.000 euro è irrilevante.
Per l’individuazione dei redditi da lavoro dipendente o assimilati oggetto del limite sovresposto, sussistono pareri discordanti. L’interpretazione prevalente ritiene che debbano seguirsi i criteri generali dettati dagli artt. 51 e 52 del TUIR e, quindi, considerare le somme e i valori percepiti in un dato anno seguendo il principio di cassa, includendo anche quelli corrisposti entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono, secondo il principio di cassa allargato. Non andrebbero invece considerati i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore e dal lavoratore, ovvero i valori esclusi da tassazione ex art. 51 comma 2 del TUIR.



