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Si ricorda che prima di questa novità il regime di esclusione dei dividendi dalla formazione del reddito complessivo era riconosciuto nella misura del 95% per i soggetti IRES (art. 89 TUIR) e del 41,86% per imprenditori individuali e società di persone (art. 59 TUIR).
Per le distribuzioni di dividendi deliberate dal 1° gennaio 2026 l’esclusione parziale dalla formazione del reddito complessivo continuerà ad applicarsi solo se è rispettato almeno uno dei seguenti requisiti:
- partecipazione al capitale sociale non inferiore al 5% (detenuta anche indirettamente tramite società controllate);
- valore fiscale della partecipazione di importo non inferiore ad euro 500.000.
In caso di mancato rispetto di almeno uno dei due citati requisiti i dividendi concorreranno per intero alla formazione del reddito dell’esercizio in cui sono percepiti.
Gli stessi requisiti sono richiesti anche per applicare la ritenuta alla fonte a titolo d’imposta dell’1,20% sui dividendi corrisposti da società italiane a società o enti non residenti soggetti a imposta negli Stati UE o SEE (Spazio Economico Europeo). In caso di mancato rispetto di almeno uno dei due citati requisiti tali dividendi subiranno la ritenuta ordinaria a titolo d’imposta del 26%.
La legge di Bilancio 2026 prevede che in caso di cessione di una partecipazione societaria acquisita dal 1° gennaio 2026 – fermo restando il rispetto degli ulteriori requisiti previsti dall’art. 87, comma 1 del TUIR – l’eventuale plusvalenza realizzata sarà soggetta al regime di parziale esenzione (cosiddetto PEX) solo nel caso in cui sia rispettato almeno uno dei requisiti sopra citati.



